Per cyberbullismo si intende qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d’identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica, nonché la diffusione di contenuti on line aventi ad oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso, o la loro messa in ridicolo.
Quale norma regola il fenomeno del cyberbullismo?
Il 17 maggio 2017 è stata approvata la nuova norma in tema di cyberbullismo. Il provvedimento intende contrastare il fenomeno del cyberbullismo in tutte le sue manifestazioni, con azioni a carattere preventivo e con una strategia di attenzione, tutela ed educazione nei confronti dei minori coinvolti, sia nella posizione di vittime sia in quella di responsabili di illeciti, assicurando l’attuazione degli interventi senza distinzione di età nell’ambito delle istituzioni scolastiche.
Viene identificato il ruolo del gestore del sito Internet, ovvero di chi cura la gestione dei contenuti di un sito web nel quale si possono verificare le condotte di cyberbullismo. La vittima di cyberbullismo (direttamente se ha compiuto almeno 14 anni, o i genitori o chi ne eserciti la responsabilità) può inoltrare al titolare del trattamento o al gestore del sito un’istanza per l’oscuramento, la rimozione o il blocco entro 48 ore; trascorso tale termine, l’interessato può rivolgersi al Garante della Privacy che interviene direttamente entro le successive 48 ore.
I casi di ammonimento del Questore per cyberbullismo
La procedura di ammonimento da parte del Questore, già prevista in materia di stalking (art. 612-bis c.p.), è estesa al caso del cyberbullismo: fino a quando non è proposta querela o non è presentata denuncia è applicabile nei casi di condotte di ingiuria (art. 594 c.p.), diffamazione (art. 595 c.p.), minaccia (art. 612 c.p.) e trattamento illecito di dati personali (art. 167 del Codice Privacy) commessi mediante da minori con almeno 14 anni compiuti nei confronti di altro minorenne. Il Questore convoca il minore e almeno un genitore (o altra persona esercente la responsabilità genitoriale) e gli effetti cessano al compimento della maggiore età.
Cosa fare se sei vittima di cyberbullismo?
La prima azione da porre in essere è acquisire la prova del reato di cyberbullismo. Ad esempio, l’ingiuria su una pagina Facebook, o una minaccia a mezzo messaggio SMS, o una diffamazione in un gruppo Whatsapp.
L’acquisizione deve soddisfare i requisiti dell’informatica forense, pertanto non è corretto produrre stampe cartacee che possono essere facilmente disconosciute da un consulente tecnico di informatica forense della controparte.
In tutti questi casi occorre procedere nel più breve tempo possibile con l’acquisizione forense della pagina web o l’acquisizione forense dello smartphone, secondo le migliori prassi della mobile forensics, prima che l’autore del reato possa procedere con l’eliminazione di questi dati.
Quindi, di comune accordo con un avvocato, occorre procedere con il deposito di una querela che abbia in allegato una relazione tecnica di informatica forense che illustri i dati raccolti.
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