La diffusione della rete Internet ha accentuato le condotte di diffamazione su Facebook e diffamazione su siti web.
Dal punto di vista giuridico, la diffamazione a mezzo Facebook è considerata una diffamazione a mezzo stampa.
Il senso di anonimato degli utenti induce le persone a scrivere insulti e ingiurie a mezzo Facebook senza alcun tipo di filtro: amici, personaggi famosi, politici, altri utenti dei social network sono i destinatari delle condotte.
Il tema è fortemente sottovalutato dalla vittima di ingiuria a mezzo Internet, al punto che spesso si vedono avvocati e vittime presentare denunce querele allegando stampe di pagine web prive di alcun valore legale. Infatti, come in ogni reato nel quale la prova risiede nel dato digitale, occorre procedere a un’acquisizione forense secondo le regole dell’informatica forense, con la necessità dunque di avvalersi di un Consulente Tecnico di Parte di informatica forense che rediga una perizia informatica.
Nel caso in esame, l’operazione tecnica da eseguire per raccogliere le prove di una diffamazione su Facebook è l’acquisizione forense di pagine web.
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I motivi per i quali è necessario contattare un CTP informatico per raccogliere prove di una diffamazione su Facebook sono molteplici:
Non appena ci si accorge di essere vittima di una diffamazione su Facebook o di un’ingiuria su Facebook, occorre essere rapidi nella raccolta di prove su Facebook.
La stampa cartacea, il salvataggio della pagina web, il salvataggio del codice sorgente della diffamazione su Facebook sono considerate prove attendibili? La risposta è NI. Nel senso che se la vostra controparte non la contesta potrebbe essere considerata attendibili.
Ma se la vostra controparte si avvale di un bravo CTP informatico, deve essere chiaro che la semplice stampa di pagina web può essere disconosciuta.
Per tali motivi, prima di avventurarsi in un’azione giuridiziaria (con il rischio di esporsi a una controquerela per calunnia) è bene prendere in considerazione la necessità di una perizia informatica per acquisizione di pagina web. Dunque occorre evitare di:
Quindi deve essere chiaro che la semplice stampa di pagina web può essere disconosciuta dalla controparte che si avvale di un bravo CTP informatico.
Altro tema rilevante dell’acquisizione di prove da Facebook è raccogliere i dati necessari a identificare l’autore di un messaggio in maniera adeguata, occorre cioè identificare il Facebook personal profile ID, un codice che identifica univocamente utenti e pagine all’interno di Facebook.
Ogni altro dato è infatti personalizzabile e modificabile nel tempo dell’utilizzatore, mentre il Facebook personal profile ID è fisso e assegnato in maniera automatica da Facebook all’atto della creazione del profilo o della pagina.
Per individuare questo codice assegnato all’utente che ha operato la diffamazione su Facebook è possibile utilizzare dei semplici strumenti gratuiti come il servizio FindMyFBID al quale va consegnato l’indirizzo della pagina di interesse.
Tale codice è fondamentale tanto quanto il messaggio diffamatorio, pertanto va adottata idonea procedura per il suo salvataggio.
Il Facebook personal profile URL è un URL che identifica univocamente l’utente ed è nella forma:
Importante quindi chiarire che non è sufficiente identificare l’autore dicendo:
A fronte di un post con una diffamazione su Facebook è possibile che vengano a generarsi ulteriori commenti diffamatori.
In questi casi, oltre alla pronta acquisizione è opportuno seguire gli aggiornamenti del post per ripetere ove necessario l’acquisizione della pagina web. A tal fine esiste una specifica funzione di Facebook denominata “Attiva le notifiche per questo post” che consente di ricevere una email per ogni commento. A quel punto è possibile ripetere l’acquisizione della pagina Facebook oppure procedere con un’acquisizione di casella di posta elettronica.
Cercando su Internet è possibile imbattersi in varie pagine che suggeriscono questo o quell’altro programma o sito per congelare pagine web da usare come prove.
Il nostro consiglio è quello di non avventurarsi in tale procedura in maniera autonoma perchè, senza la necessaria competenza, è forte il rischio di commettere errori, eseguire acquisizioni parziali o peggio commettere dei reati (ad esempio, accedendo a una casella di posta elettronica senza avere le giuste autorizzazioni).
La soluzione migliore pertanto non è trovare un software di acquisizione di pagine web ma trovare un Consulente Tecnico di Parte esperto di informatica forense che possa pianificare le operazioni da seguire e assolvere anche a un ruolo di coordinamento con l’avvocato.
Dopo la lettura di questo post è chiaro che non appena si scopre la diffamazione su Facebook occorre immediatamente attivarsi per congelare le prove. Per l’acquisizione forense di pagine web occorre rivolgere a un esperto di informatica forense qualificato come i consulenti tecnici di BIT4LAW.
Una volta raccolte le prove della diffamazione su Facebook, la scelta dell’azione giudiziaria va discussa in accordo con il proprio avvocato che valuterà l’effettiva rilevanza dell’azione e le prospettive, rappresentando anche i costi e i tempi di un’azione di questo genere.
In ogni caso, prima di informare la controparte è bene procedere con l’acquisizione forense del post diffamatorio per evitare che l’autore possa rimuoverlo, eliminando a quel punto ogni possibilità di richiesta di risarcimento.
Se hai bisogno di una Consulenza tecnica informatica per raccogliere prove di una diffamazione su un sito Internet contattataci allo 051.0562070 oppure compila la form in calce per essere ricontattato da un nostro perito informatico forense.