Come fornire la prova di una pagina web in un processo è una delle domande poste più di frequente dai nostri clienti: avvocati, privati, aziende, pubblici ministeri e giudici parlano molto spesso di stampa di pagina web per certificare il contenuto di un sito Internet. Cominciamo subito chiarendo che una stampa di pagina web non è una prova di una pagina web: occorre infatti ragionare su quanto sia resistente in giudizio una produzione di questo tipo rispetto alle dinamiche tecniche alla base del World Wide Web, ovvero in parole semplici del sistema di gestione dei siti Internet.
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Partiamo dal software che consente agli utenti di consultare siti Internet: il web browser o più semplicemente il browser.
Il browser è un programma che a fronte della richiesta di un sito web da parte dell’utente (che digita l’URL nella barra degli indirizzi o fa clic su un link nella pagina) si occupa di:
Alcuni dei browser più noti sono Internet Explorer, Google Chrome, Apple Safari, Mozilla Firefox. Lo scaricamento e la ricostruzione della pagina avviene in pochi secondi (dipende dalla velocità della connessione a Internet) ma il dato certo è che a fronte di una pagina web richiesta il browser procede a un elevato numero di ulteriori richieste, non percepite dall’utente.
Tale richiesta può produrre risultati diversi in momenti diversi o da luoghi diversi: si pensi ad esempio all’homepage di un quotidiano online che viene continuamente aggiornato. Questo comporta che, quando la pagina web deve essere prodotta come prova in un dibattimento, occorre adottare opportuni accorgimenti tecnici finalizzati alla conservazione dei dati in maniera integra, consentendo alle controparti di poter verificare cosa è stato fatto.
Tutto dunque è fortemente legato all’estrema volatilità dei dati presenti nei siti Internet: pertanto, a differenza di un computer che può essere acquisito in maniera forense producendo una copia bit a bit, la pagina web è soggetta a modifiche irrecuperabili.
Occorre pertanto adottare delle metodologie che rispettino le prescrizione dello standard ISO/IEC 27037 in tema di acquisizione di dati informatici al fine di provare:
Ne consegue che la stampa di una pagina web o la copia conferme di pagina web sono metodologie che non sono adeguate a provare in maniera esaustiva i punti sopra citati.
Ma facciamo un parallelo con un altro caso: violenza fisica e percosse. Cosa si fa in quel caso per documentare cosa è accaduto? Si fanno delle foto e si stampano? Si chiede una copia conforme al notaio? O si va dal medico che può visitare e refertare in maniera corretta secondo i protocolli medico legali?
I casi in cui occorre procedere con l’acquisizione di una pagina web sono molteplici.
Pensiamo al caso di una persona che scopra una diffamazione in un post su Facebook e intenda querelare l’autore. Oppure all’azienda che intende documentare l’uso illecito del proprio marchio all’interno di un sito di una società terza.
A scopo puramente esemplificativo si riporta questo breve elenco dei casi in cui occorre utilizzare tecniche di network forensics per acquisire la prova contenuta in un sito web:
Senza alcun dubbio la stampa cartacea di un sito Internet o di una singola pagina rappresenta una modalità di riproduzione a basso livello di complessità e basso costo. Lo stesso accade anche per la produzione di email come prova. Come la stampa anche lo screenshot, o sue conversioni in file PDF, non rendono un adeguato apporto informativo in merito al contenuto di una pagina web e possono essere facilmente contestate.
Sempre più spesso si vedono nei fascicoli civili e penali stampa di pagine web o stampe di email. Il documento cartaceo, a meno che non venga distrutto, non può essere modificato o comunque eventuali modifiche sarebbero facilmente rilevabili. Inoltre volete mettere il fascino della carta nel fascicolo per un giurista?
Il mondo è cambiato, la tecnologia si evolve, la tecnologia cambia il mondo. E cambiano le prove da portare nel processo. Sempre più i processi non si basano su documenti cartacei ma su bit: analisi forense di computer, analisi di tabulati telefonici, acquisizione pagine web sono solo alcuni esempi di attività tecniche rilevanti a fini probatori.
Ma a differenza della carta i bit hanno una lunga serie di criticità:
In particolare, in relazione alla volatilità delle pagine web, il gestore del sito Internet può modificarla a proprio piacimento in qualsiasi momento, senza che i lettori possano accorgersi delle alterazioni apportate.
Quindi cosa accadrebbe qualora la prova della pagina web fosse stampata su carta e la pagina non fosse più online?
Questi principi non rappresentano nulla di nuovo, anzi la Corte di Cassazione sin dal 2003 (sezione lavoro, sentenza 2912/2004 del 2 dicembre 2003) si è pronunciata sul valore probatorio di una pagina web e la sua rilevanza processuale: senza garanzie di rispondenza all’originale e di riferibilità temporale, la stampa su carta di una pagina web non può avere il valore di una prova. La stampa cartacea deve dunque essere solo una modalità di rappresentazione a supporto di una precisa e dettagliata attività tecnica; non può e non deve accadere che la stampa cartacea sostituisca l’acquisizione forense della pagina web secondo le regole dell’informatica forense.
In tutti i casi in cui occorre produrre la prova di una pagina web al giudice, occorre documentare in maniera esaustiva e nel tempo più rapido possibile il dato informatico che si intende presentare. Bisogna evitare che la controparte possa modificare o rimuovere la pagina, finendo per sostenere che quella prova prodotta non è veritiera o inattendibile.
Illustrate già le ragioni per le quali non è adeguata la stampa cartacea di una pagina web, vediamo ora gli altri errori più comuni.
Un metodo semplice, rapido ed economica per produrre un dato digitale è generarne una copia. Nel caso della pagina web, salvare la pagina web. Quale attendibilità abbiamo?
La pagina web salvata in formato digitale presenta le stesse problematiche della pagina web stampata su carta.
Infatti, si pongono le seguenti problematiche:
Naturalmente, come nel caso della stampa cartacea, la controparte dovrà far valere queste osservazioni: in caso contrario infatti la parte non disconosce tale produzione di pagina web e quindi la prova sarà da intendersi attendibile.
Un sistema talvolta utilizzato è quello di coinvolgere un testimone che, guardando la pagina web di interesse, si rende disponibile a riferire al giudice. L’evoluzione di questo scenario è l’autentica di pagina web da parte di un notaio.
Occorre premettere che il dato informatico prodotto come salvataggio della pagina web (o parimenti la stampa cartacea) fornisce elementi al giudice che potrà valutarne l’attendibilità secondo il proprio prudente apprezzamento. Quando invece il dato è prodotto da un pubblico ufficiale, anche se “mal prodotto” assume improvvisamente la veste di un qualcosa di non contestabile, sebbene alla base ci siano le stesse enormi criticità già illustrate.
Secondo molti questo è il metodo più sicuro – ma anche il più costoso – per dimostrare come si presentava una pagina web in un determinato momento.
Ma c’è un ma!
Queste domande dovrebbero già farvi capire quanto sia sbagliato rivolgersi a un notaio per produrre prove informatiche. Ebbene, l’acquisizione fatta dal notaio non è affatto incontestabile e ha tutta una serie di elementi critici che si possono contestare!
Queste certificazioni sono totalmente inattendibili ed è possibile smentirle con esempi pratici. Il notaio infatti non è altro che un testimone autorevole, che come il testimone certifica sue percezioni, ma non documenta in maniera completa ed efficace cosa è presente all’interno di un sito web. Con una buona consulenza tecnica informatica forense di parte è possibile dimostrare perchè quel documento non è attendibile.
Un esempio su tutti: ma chi era realmente quel “Giuseppe Rossi” che ha scritto un commento diffamatorio sulla bacheca di “Antonio Verdi”? Vero è che un “Giuseppe Rossi” ha scritto quel commento, ma quale “Giuseppe Rossi”? Quindi da un punto di vista tecnico il notaio non autentica una pagina web ma produce una copia di quanto rappresentato sul proprio computer.
Una modalità in voga presso avvocati più “informatizzati” e da molti consulenti tecnici di informatica forense prevede l’adozione di sistemi più o meno automatizzati per la raccolta di dati da Internet utili a fornire la prova di una pagina web. Questi programmi tuttavia, se manipolati da personale non competente tecnicamente, espongono al cliente al rischio di non aver realmente acquisito il dato che andrebbe immediatamente verificato al termine dell’operazione di acquisizione. Inoltre sono estremamente limitativi, non consentendo di
Alla luce di quanto sommariamente illustrato è evidente che per acquisire prove da pagine web occorre rivolgersi a un consulente tecnico di informatica forense che provvederà a:
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