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Come fornire la prova di una pagina web in giudizio?

Come fornire la prova di una pagina web in un processo è una delle domande poste più di frequente dai nostri clienti: avvocati, privati, aziende, pubblici ministeri e giudici parlano molto spesso di stampa di pagina web per certificare il contenuto di un sito Internet. Cominciamo subito chiarendo che una stampa di pagina web non è una prova di una pagina web: occorre infatti ragionare su quanto sia resistente in giudizio una produzione di questo tipo rispetto alle dinamiche tecniche alla base del World Wide Web, ovvero in parole semplici del sistema di gestione dei siti Internet.

Indice degli argomenti

Come funziona la richiesta di pagine web

come funziona prova pagina webPartiamo dal software che consente agli utenti di consultare siti Internet: il web browser o più semplicemente il browser.

Il browser è un programma che a fronte della richiesta di un sito web da parte dell’utente (che digita l’URL nella barra degli indirizzi o fa clic su un link nella pagina) si occupa di:

  • contattare il server web remoto (ad esempio, digitando www.bit4law.com si occupa di contattare il webserver di BIT4LAW)
  • negoziare la comunicazione con il server web remoto sino a ricevere i dati della pagina web richiesta
  • consultare la pagina web richiesta e richiedere tutti i singoli file che compongono la pagina web, ad esempio tutte le varie immagini, i video, gli audio, le pubblicità, i componenti della parte grafica
  • tradurre il codice HTML alla base delle pagine web in una composizione grafica così come viene vista dall’utente

Alcuni dei browser più noti sono Internet Explorer, Google Chrome, Apple Safari, Mozilla Firefox. Lo scaricamento e la ricostruzione della pagina avviene in pochi secondi (dipende dalla velocità della connessione a Internet) ma il dato certo è che a fronte di una pagina web richiesta il browser procede a un elevato numero di ulteriori richieste, non percepite dall’utente.

Tale richiesta può produrre risultati diversi in momenti diversi o da luoghi diversi: si pensi ad esempio all’homepage di un quotidiano online che viene continuamente aggiornato. Questo comporta che, quando la pagina web deve essere prodotta come prova in un dibattimento, occorre adottare opportuni accorgimenti tecnici finalizzati alla conservazione dei dati in maniera integra, consentendo alle controparti di poter verificare cosa è stato fatto.

Tutto dunque è fortemente legato all’estrema volatilità dei dati presenti nei siti Internet: pertanto, a differenza di un computer che può essere acquisito in maniera forense producendo una copia bit a bit, la pagina web è soggetta a modifiche irrecuperabili.

Occorre pertanto adottare delle metodologie che rispettino le prescrizione dello standard ISO/IEC 27037 in tema di acquisizione di dati informatici al fine di provare:

  • esistenza della pagina web
  • autore della pagina web
  • origine della pagina web

Ne consegue che la stampa di una pagina web o la copia conferme di pagina web sono metodologie che non sono adeguate a provare in maniera esaustiva i punti sopra citati.

Ma facciamo un parallelo con un altro caso: violenza fisica e percosse. Cosa si fa in quel caso per documentare cosa è accaduto? Si fanno delle foto e si stampano? Si chiede una copia conforme al notaio? O si va dal medico che può visitare e refertare in maniera corretta secondo i protocolli medico legali?

La prova di una pagina web: in quali casi?

prova pagina webI casi in cui occorre procedere con l’acquisizione di una pagina web sono molteplici.

Pensiamo al caso di una persona che scopra una diffamazione in un post su Facebook e intenda querelare l’autore. Oppure all’azienda che intende documentare l’uso illecito del proprio marchio all’interno di un sito di una società terza.

A scopo puramente esemplificativo si riporta questo breve elenco dei casi in cui occorre utilizzare tecniche di network forensics per acquisire la prova contenuta in un sito web:

  • diffamazione e ingiurie su social network
  • raccolta informazioni presenti su pagine web e social network, ad esempio per documentare il tenore di vita del coniuge in caso di separazione e divorzio
  • uso illecito di marchi e concorrenza sleale, ad esempio documentando quali pubblicità compaiono a fronte di alcune parole chiave digitate sul motore di ricerca Google
  • violazione del diritto d’autore, come quando una fotografia protetta da copyright appare all’interno di un sito Internet
  • rispetto della normativa in merito ai giochi online per dimostrare che un determinato sito è raggiungibile o meno da un certo paese

La stampa di pagina web come prova: perchè no

copia conforme pagina webSenza alcun dubbio la stampa cartacea di un sito Internet o di una singola pagina rappresenta una modalità di riproduzione a basso livello di complessità e basso costo. Lo stesso accade anche per la produzione di email come prova. Come la stampa anche lo screenshot, o sue conversioni in file PDF, non rendono un adeguato apporto informativo in merito al contenuto di una pagina web e possono essere facilmente contestate.

Sempre più spesso si vedono nei fascicoli civili e penali stampa di pagine web o stampe di email. Il documento cartaceo, a meno che non venga distrutto, non può essere modificato o comunque eventuali modifiche sarebbero facilmente rilevabili. Inoltre volete mettere il fascino della carta nel fascicolo per un giurista?

Il mondo è cambiato, la tecnologia si evolve, la tecnologia cambia il mondo. E cambiano le prove da portare nel processo. Sempre più i processi non si basano su documenti cartacei ma su bit: analisi forense di computer, analisi di tabulati telefonici, acquisizione pagine web sono solo alcuni esempi di attività tecniche rilevanti a fini probatori.

Ma a differenza della carta i bit hanno una lunga serie di criticità:

  • il dato informatico è facilmente alterabile: significa che disponendo degli opportuni permessi sul sistema informatico, l’utilizzatore ha la possibilità di modificare il contenuto del dato senza lasciare alcuna traccia, risultando così impossibile determinare lo stato del dato informatico in un momento precedente
  • il dato informatico è volatile: soprattutto nel caso di pagine web, i dati possono essere modificati o cancellati e non è più possibile recuperarli
  • il dato informatico è anonimo: preso un dato informatico, non è possibile sapere chi lo ha generato e trattato

In particolare, in relazione alla volatilità delle pagine web, il gestore del sito Internet può modificarla a proprio piacimento in qualsiasi momento, senza che i lettori possano accorgersi delle alterazioni apportate.

Quindi cosa accadrebbe qualora la prova della pagina web fosse stampata su carta e la pagina non fosse più online?

  • dubbi sull’esistenza della pagina web: chi produce la pagina web ne dichiara l’esistenza, ma nessuno può verificarlo
  • dubbi sul contenuto della pagina web: la pagina web conteneva esattamente i dati riportati sulla stampa cartacea? Ed erano visualizzati nello stesso modo?
  • dubbi sull’autore della pagina web: se anche fosse realmente esistita una pagina web come quella rappresentata su carta, da dove è stata effettivamente prelevata e quindi chi ne è l’autore reale?
  • dubbi sull’origine della pagina web: una pagina web si compone di dati provenienti da varie fonti, pertanto occorre documentare l’origine di ognuno dei pezzettini che compongono l’intera pagina
  • dubbi sulla data della pagina web: la stampa cartacea è priva di informazioni temporali certe

Questi principi non rappresentano nulla di nuovo, anzi la Corte di Cassazione sin dal 2003 (sezione lavoro, sentenza 2912/2004 del 2 dicembre 2003) si è pronunciata sul valore probatorio di una pagina web e la sua rilevanza processuale: senza garanzie di rispondenza all’originale e di riferibilità temporale, la stampa su carta di una pagina web non può avere il valore di una prova. La stampa cartacea deve dunque essere solo una modalità di rappresentazione a supporto di una precisa e dettagliata attività tecnica; non può e non deve accadere che la stampa cartacea sostituisca l’acquisizione forense della pagina web secondo le regole dell’informatica forense.

Come produrre una pagina web in giudizio

In tutti i casi in cui occorre produrre la prova di una pagina web al giudice, occorre documentare in maniera esaustiva e nel tempo più rapido possibile il dato informatico che si intende presentare. Bisogna evitare che la controparte possa modificare o rimuovere la pagina, finendo per sostenere che quella prova prodotta non è veritiera o inattendibile.

Illustrate già le ragioni per le quali non è adeguata la stampa cartacea di una pagina web, vediamo ora gli altri errori più comuni.

Produrre copia digitale della pagina web salvata

Produrre copia digitale della pagina web salvataUn metodo semplice, rapido ed economica per produrre un dato digitale è generarne una copia. Nel caso della pagina web, salvare la pagina web. Quale attendibilità abbiamo?

La pagina web salvata in formato digitale presenta le stesse problematiche della pagina web stampata su carta.

Infatti, si pongono le seguenti problematiche:

  • esistenza della pagina web: chi produce la copia digitale della pagina web ne dichiara l’esistenza, i file rappresentativi potrebbero essere stati generati dalla parte che intende produrla e nessuno può verificarlo
  • contenuto della pagina web: il codice HTML alla base della creazione di pagine web può facilmente essere modificato con un qualsiasi programma di elaborazione testi (ad esempio il Blocco note di Windows) e senza particolare competenze tecniche; anche in questo caso nessuno può verificare com’era la pagina web che è stata ormai rimossa
  • autore e origine della pagina web: dal file salvato non si ha alcun tipo di informazione in merito all’autore, al sito dal quale è stato scaricato, se anche fosse realmente esistita una pagina web come quella rappresentata su carta, da dove è stata effettivamente prelevata e quindi chi ne è l’autore reale?
  • data della pagina web: come per il punto precedente, la data del file salvato è relativa al momento della generazione sulla base dell’orologio del sistema utilizzato, pertanto non è verificabile rispetto all’orario reale

Naturalmente, come nel caso della stampa cartacea, la controparte dovrà far valere queste osservazioni: in caso contrario infatti la parte non disconosce tale produzione di pagina web e quindi la prova sarà da intendersi attendibile.

L’autentica di pagina web dal notaio

autentica pagina web notaioUn sistema talvolta utilizzato è quello di coinvolgere un testimone che, guardando la pagina web di interesse, si rende disponibile a riferire al giudice. L’evoluzione di questo scenario è l’autentica di pagina web da parte di un notaio.

Occorre premettere che il dato informatico prodotto come salvataggio della pagina web (o parimenti la stampa cartacea) fornisce elementi al giudice che potrà valutarne l’attendibilità secondo il proprio prudente apprezzamento. Quando invece il dato è prodotto da un pubblico ufficiale, anche se “mal prodotto” assume improvvisamente la veste di un qualcosa di non contestabile, sebbene alla base ci siano le stesse enormi criticità già illustrate.

Secondo molti questo è il metodo più sicuro – ma anche il più costoso – per dimostrare come si presentava una pagina web in un determinato momento.

Ma c’è un ma!

  • Scoprite un neo sul braccio: andate dal notaio a certificarlo o dal medico?
  • Avete un incidente stradale: vi rivolgete al notaio o a un esperto di infortunistica stradale?
  • Dovete confrontare due firme: chiedete al notaio di confrontarle o un esperto forense di calligrafia?

Queste domande dovrebbero già farvi capire quanto sia sbagliato rivolgersi a un notaio per produrre prove informatiche. Ebbene, l’acquisizione fatta dal notaio non è affatto incontestabile e ha tutta una serie di elementi critici che si possono contestare!

  • il notaio ha certificato che una pagina riporta un’ingiuria o una diffamazione da Facebook?
  • il notaio ha certificato che sul vostro sito compare un logo altrui?
  • il notaio ha certificato che all’interno di un sito è presente una pubblicità di un certo tipo?

Queste certificazioni sono totalmente inattendibili ed è possibile smentirle con esempi pratici. Il notaio infatti non è altro che un testimone autorevole, che come il testimone certifica sue percezioni, ma non documenta in maniera completa ed efficace cosa è presente all’interno di un sito web. Con una buona consulenza tecnica informatica forense di parte è possibile dimostrare perchè quel documento non è attendibile.

Un esempio su tutti: ma chi era realmente quel “Giuseppe Rossi” che ha scritto un commento diffamatorio sulla bacheca di “Antonio Verdi”? Vero è che un “Giuseppe Rossi” ha scritto quel commento, ma quale “Giuseppe Rossi”? Quindi da un punto di vista tecnico il notaio non autentica una pagina web ma produce una copia di quanto rappresentato sul proprio computer.

L’acquisizione di pagine web con strumenti automatici

Una modalità in voga presso avvocati più “informatizzati” e da molti consulenti tecnici di informatica forense prevede l’adozione di sistemi più o meno automatizzati per la raccolta di dati da Internet utili a fornire la prova di una pagina web. Questi programmi tuttavia, se manipolati da personale non competente tecnicamente, espongono al cliente al rischio di non aver realmente acquisito il dato che andrebbe immediatamente verificato al termine dell’operazione di acquisizione. Inoltre sono estremamente limitativi, non consentendo di

  • produrre la prova di pagine web disponibili dietro form di autenticazione (ad esempio tutte le pagine Facebook)
  • acquisire pagine web così come ricevute da dispositivi mobili
  • acquisire pagine web a partire da una nazione specifica

La necessità del consulente tecnico per l’acquisizione di prove da pagine web

consulente informatica forenseAlla luce di quanto sommariamente illustrato è evidente che per acquisire prove da pagine web occorre rivolgersi a un consulente tecnico di informatica forense che provvederà a:

  • acquisire la prova della pagina web secondo le migliori prassi, in maniera completa, integra e offrendo alle controparti la possibilità di verificare come ha lavorato e cosa è stato acquisito
  • verificare la correttezza e il buon esito dell’acquisizione di pagine web
  • documentare dettagliatamente cosa ha fatto senza lasciare zone d’ombra come invece potrebbe accadere utilizzando strumenti automatici
  • testimoniare in udienza, se necessario, per spiegare al giudice cosa è stato fatto
  • partecipare a Consulenza Tecnica d’Ufficio o a perizia informatica per dimostrare ai colleghi la validità del dato informatico così raccolto
  • redigere una relazione tecnica di informatica forense contenente tutti gli elementi utili a poter verificare l’attendibilità della prova informatica presente su Internet.

Hai bisogno di certificare una pagina web e raccogliere la prova contenuta su un sito Internet? Contattaci telefonicamente oppure compila il modulo con i tuoi dati, un nostro consulente vi richiamerà quanto prima.


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