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Descrizione informatica nel diritto industriale e ruolo del CT

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Descrizione informatica nel diritto industriale e ruolo del CT

La descrizione inaudita altera parte rivolta ai sistemi informatici, o descrizione informatica, è sempre più rilevante nei procedimenti cautelari.

Vediamo cosa prevede la norma e qual è il supporto dell’informatico forense nelle fasi di preparazione del ricorso e durante la descrizione informatica vera e propria.

Indice degli argomenti

La descrizione informatica nel diritto industriale

Il procedimento di descrizione è un procedimento cautelare tipico del diritto industriale disciplinato dagli articoli 129 e 130 del Codice di Proprietà Industriale.

L’azione civile legata alla violazione di un diritto di proprietà industriale si propone infatti di chiedere al giudice l’accertamento, l’inibitoria, la descrizione, il sequestro, il risarcimento del danno e/o la pubblicazione della sentenza.

Tra questi la descrizione inaudita altera parte è un provvedimento giudiziario utile a raccogliere elementi probatori utili a dimostrare la violazione dei diritti di proprietà industriale.

Poichè ormai tutta la proprietà intellettuale è archiviata all’interno di sistemi informatici, il procedimento di descrizione potrebbe essere chiamato in gergo descrizione informatica, ossia un’azione svolta da un CTU informatico.

Lo scopo della descrizione è la ricerca di elementi probatori che dimostrino le ragioni del ricorso proposto dalla parte ricorrente. Trattandosi di dati informatici, il provvedimento deve essere di descrizione inaudita altera parte, ossia svolto a sorpresa, in quanto un eventuale preavviso alla parte resistente renderebbe probabilmente inefficace l’azione poichè i dati potrebbero essere facilmente eliminati o occultati.

Il supporto del consulente tecnico informatico nella predisposizione del ricorso

Le condizioni per richiedere ed ottenere un provvedimento di descrizione informatica, meglio se descrizione inaudita altera parte, sono due:

  • il fumus boni iuris, ossia l’esistenza nel ricorso di elementi sufficienti in grado di convincere il giudice delle ragioni del ricorrente, prima ancora di scoprire cosa è effettivamente presente presso l’altra parte coinvolta nel procedimento
  • il periculum in mora, ossia il pericolo che, in caso di ritardo o di mancato ottenimento del provvedimento di descrizione informatica, potrà gravare sul ricorrente che rischierà di subire un danno grave o irrimediabile (sino alla “morte” della società nei casi più gravi)

Ne consegue che prima di avviare un procedimento di descrizione, soprattutto in relazione al fumus boni iuris, il supporto di un CTP informatico è fondamentale per raccogliere gli elementi probatori noti a priori o che potrebbero emergere dall’analisi forense di un computer (ad esempio, di un ex dipendente infedele).

descrizione informatica

Il supporto del consulente tecnico informatico durante la descrizione informatica

Quando è disposta la descrizione, l’ufficiale giudiziario si presenterà con il CTU informatico nominato presso i luoghi accordati dal giudice.

Se è stata disposta la descrizione inaudita altera parte, tale intervento sarà a sopresa, senza che il resistente sia a conoscenza della “visita”, al pari di quanto accade in una perquisizione informatica in ambito penale.

Prima dell’intervento è fondamentale che il consulente tecnico di parte del ricorrente si coordini con il consulente tecnico d’ufficio per varie ragioni: in primis perchè “parlando la stessa lingua” potranno confrontarsi su possibili scenari tecnici che potrebbero emergere all’atto dell’intervento; ma anche per aiutare il CTU a comprendere meglio i fatti e gli obiettivi, specialmente quando la sede di intervento è di dimensioni notevoli o – ancor più complesso – occorre intervenire su più sedi in parallelo.

In quest’ultimo caso il CTU potrebbe avere esigenza di avvalersi di ausiliari oppure il giudice potrebbe aver già provveduto alla nomina di un collegio di CTU.

Solitamente alle attività di descrizione informatica il giudice autorizza la partecipazione dei rappresentanti del ricorrente, ovvero avvocati e CTP. Costoro potranno quindi presenziare alle operazioni tecniche – tipicamente di acquisizione forense – formulando proprie osservazioni ma senza interagire in prima persona sui sistemi del resistente e senza ottenere copia di alcun dato.

Grazie all’esperienza maturata da BIT4LAW in numerosi casi in veste di CTU o di CTP per concorrenza sleale e violazione della proprietà intellettuale, i nostri consulenti tecnici sono a disposizione per nomine da parte di Giudici per l’esecuzione delle attività necessarie di acquisizione e analisi forense di dati informatici, nonchè delle parti per predisporre la documentazione tecnica di supporto al ricorso o per difese a seguito di un provvedimento di descrizione informatica.

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