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Cassazione su diffusione selfie pornografici di minori

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Cassazione su diffusione selfie pornografici di minori

Il 12 febbraio 2020 la Corte di Cassazione si è pronunciata con sentenza 5522 depositata il 12 febbraio scorso sul tema dei selfie pornografici di minori.

In particolare la Suprema Corte sancisce un principio secondo il quale diffondere selfie pornografici di minori integra reato, che chiude il cerchio sulle divulgazioni dei selfie erotici scattati dai minorenni.

Il ricorso dà l’occasione ai giudici per fare il punto su una casistica soggetta a interpretazioni difformi, che vede una parte della giurisprudenza affermare che non ci sono estremi di reato laddove il minorenne stesso coscientemente, liberamente e volontariamente scatta selfie a contenuto pornografico, che andrebbe ad affievolire fino ad annullare la rilevanza penale della condotta di chi, venuto in possesso dei selfi, li divulghi.  

Indice degli argomenti

La vicenda dei selfie pedopornografici

La fattispecie prende le mosse dal caso di uno studente che durante una gita, dopo aver scattato alcune foto di gruppo con il telefono della vittima, l’ha tenuto a sua insaputa, in quanto incuriosito dai selfie erotici trovati nella galleria foto.

Prima di restituire il cellulare alla ragazza, lo studente aveva duplicato i selfie, fotografando lui stesso le immagini con il suo telefono e li ha inviati a un amico comune, che a sua volta ha divulgato materiale pedopornografico su un gruppo WhatsApp composto da circa 20 persone che presumibilmente, a loro volta li avevano inviati ad altre persone.

Decisione della Cassazione su selfie pedopornografico

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Ad avviso della Corte integra la fattispecie di reato prevista dall’articolo 600-ter, comma 4 del Codice penale, che punisce con la reclusione fino a tre anni la diffusione, anche a titolo gratuito, di materiale pedopornografico a un solo destinatario, a prescindere da chi abbia scattato le foto.

Non rileva, quindi, che le fotografie siano autoscattate oppure no: quello che conta è che ci sia lesione della dignità del minore e non fa differenza la modalità di produzione del materiale.

Come provare il reato di diffusione di materiale pedopornografico previsto dall’articolo 600-ter, comma 4 del Codice penale?

Si evidenzia che per un reato di questo tipo si rende necessario un accertamento tecnico informatico sui dispositivi informatici coinvolti.

In questi casi BIT4LAW può supportare la difesa dell’indagato, della parte offesa oppure l’autorità giudiziaria che abbia necessità di nominare un proprio CTP informatico.

Nel nostro staff sono presenti professionisti esperti in questa materia, anche autori di diverse pubblicazioni scientifiche sul tema.

Alle attività tecniche necessarie si affiancano le competenze giuridiche che consentono di rispettare le migliori pratiche riconosciute a livello nazionale ed internazionale dalla comunità scientifica relative al trattamento di reperti informatici.

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