
Convegno ONIF 2019 – Firenze
15 Maggio 2019
Sentenza Cassazione su accesso abusivo e detenzione codici di accesso
27 Maggio 2019La registrazione di conversazione tra presenti costituisce prova documentale utilizzabile in dibattimento nel processo.
Nel caso in cui risulti accertato che la registrazione audio tra presenti presenti manipolazioni tali da rendere discontinua la conversazione, è necessaria una specifica valutazione della sua capacità probatoria.
Ai sensi dell’art. 191 c.p.p. la registrazione di conversazioni tra presenti può essere dichiarata inutilizzabile per offrire le dovute garanzie alla difesa. Proprio quanto accaduto con la sentenza di Cassazione penale n. 1422 del 2018.
La VI sezione della Suprema Corte di Cassazione, con la sentenza 1422/2018 ha affermato che la registrazione fonografica di colloqui tra presenti, eseguita di iniziativa dalla persona offesa dal reato, costituisce prova documentale ed è pertanto utilizzabile in dibattimento. Qualora tuttavia la conversazione risulti non continuativa poiché tagliata in alcune parti, il giudice deve valutare la capacità probatoria della registrazione e dell’attendibilità delle dichiarazioni accusatorie, non potendo a tal fine ritenersi sufficiente la mera corrispondenza tra i brani registrati e quanto riferito dall’autore della manipolazione
Pertanto è fondamentale che chi intende utilizzare una registrazione di conversazione tra presenti nel processo civile, come nel processo penale, proceda a mettere al sicuro tali dati mediante un’acquisizione forense del dispositivo utilizzato per la registrazione.
Indice degli argomenti
Utilizzabilità di registrazioni di conversazioni nel processo penale
Le conversazioni tra privati entrano a fare parte della conoscenza degli interlocutori e di chi ha assistito in maniera non occulta. Pertanto salvo che non vi siano specifici divieti alla divulgazione (ad esempio il segreto di stato, il segreto d’ufficio…), ognuno può disporre di tale informazione come meglio crede anche adottando accorgimenti come la registrazione della conversazione per acquisire una prova di ciò che è stato detto nella conversazione.
Si tratta di una registrazione lecita di quanto è stato detto tra alcuni interlocutori e non vi è alcuna necessità di palesarlo. Con sentenza 24288 del 2016 la Cassazione ha precisato che non necessitano dell’autorizzazione del giudice poichè non si tratta di intercettazione ma di una semplice forma di documentazione. Quindi in ogni conversazione si accetta il rischio di essere registrati come sancito dalla sentenza 18908 del 2011 della Cassazione.
Al contrario rientrano nel novero delle intercettazioni le registrazioni effettuate da parte di chi non è tra gli interlocutori ed è quindi estraneo al colloquio.
La registrazione della conversazione tra presenti avvenuta legittimamente può essere diffusa a terzi se c’è il consenso dell’interessato o se la diffusione se avviene con lo scopo di tutelare un proprio o un altrui diritto.

L’utilizzo di registrazioni tra presenti nel processo civile
Per le stesse ragioni testè indicate, ovvero per tutelare un proprio diritto, qualora una parte abbia interesse a utilizzare registrazioni tra presenti nel processo civile può produrre delle registrazioni di conversazioni.
Tuttavia non può limitarsi a produrre il file estratto in autonomia, ad esempio preoccupandosi di recuperare memo vocali dal proprio iPhone.
In questo modo infatti la controparte potrebbe facilmente contestare la genuinità e l’attendibilità del file audio e quindi l’utilizzabilità della conversazione o della registrazione.
Secondo le corrette metodologie dell’informatica forense per offrire garanzie di attendibilità ed evitare che siano contestate manipolazioni alla registrazione audio bisogna procedere con l’acquisizione forense del dispositivo utilizzato per effettuare la registrazione. Tale operazione consta nella copia di tutti i bit del dispositivo da cui andare poi a estrarre solo i dati di interesse, ma offrendo così la massima garanzia alla controparte e agli occhi del giudice.
L’acquisizione forense del dispositivo contenente la registrazione audio può poi essere completata con la trascrizione fonica dell’audio per poter produrre su carta il contenuto della stessa.