Nonostante lo stallo politico, nella seduta del 8 maggio 2018 il Governo ha dato il via libera al decreto legislativo che dà attuazione alla direttiva comunitaria sulla tutela del know how aziendale, quindi di informazioni riservate e dati aziendali.
Il provvedimento rafforza la tutela know how, sebbene il divieto di acquisizione, utilizzo, rivelazione o divulgazione illecita delle informazioni riservate fosse già esistente.
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Le imprese e gli enti di ricerca non commerciali investono nell’acquisizione, nello sviluppo e nell’applicazione di know-how e informazioni, che sono la moneta di scambio dell’economia della conoscenza e forniscono un vantaggio competitivo.
Per know how si intendono le conoscenze detenute e maturate da un ente che si avvale di misure di protezione rispetto all’accesso e allo sfruttamento altrui.
Il patrimonio di know-how e di informazioni commerciali che non sono divulgate e sono destinate a rimanere riservate si definiscono segreto commerciale.
A prescindere dalla dimensione, le imprese attribuiscono ai segreti commerciali lo stesso valore dei brevetti e di altre forme di diritto di proprietà intellettuale. La riservatezza è uno strumento di competitività commerciale e di gestione dell’innovazione nel settore della ricerca.
Le imprese innovative sono particolarmente esposte a pratiche fraudolente intese ad appropriarsi illecitamente di segreti commerciali: furto, copia non autorizzata, spionaggio o violazione degli obblighi di riservatezza sono alcuni esempi di pratiche scorrette.
Molto spesso tali attività avvengono utilizzando gli strumenti informatici: si pensi alla copia illecita di dati riservati da parte di dipendenti infedeli.
Il decreto legislativo è finalizzato ad attuare la direttiva (UE) 2016/943 sulla protezione del know how riservato e delle informazioni commerciali riservate tra cui i segreti commerciali. A tal fine, sono previste sanzioni penali e amministrative in caso di violazione.
Si evidenziano alcuni punti chiave:
La direttiva pone particolare attenzione alla tutela della riservatezza dei segreti commerciali nel corso di procedimenti giudiziari.
Il procedimento giudiziario potrebbe mettere a rischio la riservatezza di informazioni riservate nel momento in cui le stesse finiscano – nell’ambito del mandato difensivo – nella mani della propria controparte che potrebbe così entrare in possesso del know how tutelato.
A tal fine, le parti, i loro avvocati o altri rappresentanti, il personale giudiziario, i testimoni, gli esperti e tutte le altre persone che partecipano ai procedimenti giudiziari in materia di acquisizione, utilizzo o divulgazione illeciti di un segreto commerciale, o che hanno accesso alla relativa documentazione processuale, non sono autorizzati a utilizzare né a rivelare alcun segreto commerciale o presunto segreto commerciale che le competenti autorità giudiziarie, in risposta ad una richiesta debitamente motivata della parte interessata, abbiano indicato come riservato e di cui siano venuti a conoscenza a seguito della partecipazione al procedimento o dell’accesso a detta documentazione.
L’obbligo resta in vigore anche dopo la conclusione del procedimento giudiziario e viene meno in uno dei casi seguenti:
Gli Stati membri possono inoltre consentire alle competenti autorità giudiziarie di adottare misure specifiche necessarie a tutelare la riservatezza delle informazioni di propria iniziativa:
Il numero di persone non è superiore a quanto necessario al fine di assicurare il rispetto del diritto delle parti del procedimento giudiziario a una tutela effettiva e a un processo equo e comprende almeno una persona fisica di ciascuna parte in causa, nonché i rispettivi avvocati o altri rappresentanti di tali parti del procedimento giudiziario.
I soggetti che trattano questi dati riservati devono quindi porre in essere un elevato livello di attenzione paragonabile a quello relativo alla tutela delle informazioni personali, pertanto è fortemente consigliato un’integrazione nell’ambito di una consulenza GDPR.
In caso di violazione del know how (o presunta violazione di know how) occorre preliminarmente svolgere opportuni accertamenti finalizzati a verificare cosa è accaduto.
Trattandosi spesso di dati informatici, tale attività presuppone l’impiego di tecniche di informatica forense che prevedono la copia forense dei sistemi informatici coinvolti per poi procedere al loro esame finalizzato a individuare tracce delle violazioni. Sulla base di tali riscontri è possibile poi avviare le opportune azioni tra cui la più efficace è senza dubbio il ricorso alla sezione specializzata per chiedere una descrizione inaudita altera parte.
BIT4LAW è specializzata nella consulenza tecnica informatica forense in caso di violazione della riservatezza delle informazioni segrete aziendali, fattispecie che si verifica spesso ad opera di dipendenti infedeli.