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Il patto di non concorrenza: cos’è e come difendersi

Il patto di non concorrenza è una clausola contrattuale con la quale il datore di lavoro e il lavoratore si accordano per limitare l’attività dell’ex dipendente in seguito alla chiusura del rapporto di lavoro.

Attraverso il patto di non concorrenza si impedisce all’ex dipendente di svolgere attività in concorrenza con l’azienda per un periodo limitato di tempo e/o in un’area geografica.

patto di non concorrenzaIl patto di non concorrenza è un accordo scritto, facoltativo, separato dal contratto di lavoro vero e proprio e autonomo rispetto all’obbligo di fedeltà che è previsto a prescindere dall’art. 2105 del Codice Civile, che il datore di lavoro e il lavoratore possono concludere, prima, durante o dopo la firma del contratto di lavoro.

Il patto di non concorrenza riguarda qualsiasi tipo di attività concorrenziale, a prescindere la liceità o l’illiceità (si pensi ad esempio alla concorrenza sleale), ma è nullo qualora imponga restrizioni o limiti tali da limitare la concreta professionalità del lavoratore sino a comprometterne ogni potenzialità reddituale.

Nel patto di non concorrenza è possibile prevedere una penale in caso di violazione dell’accordo.

Indice degli argomenti

Il Patto di non concorrenza secondo il Codice Civile

Nel Codice Civile il patto di non concorrenza è disciplinato dagli articoli 1751 bis, 2125 e 2596 che prevedono che la clausola di non concorrenza:

  • deve essere redatta in forma scritta
  • non deve avere una durata superiore a quella stabilita dalla legge, ovvero 5 anni per dirigenti e 3 anni per gli altri lavoratori
  • deve includere limitazioni di natura geografica, temporale e in relazione all’oggetto
  • deve prevedere una maggiorazione della retribuzione durante il periodo di lavoro che sia proporzionale alla durata dell’obbligo di non concorrenza

Art. 1751 bis c.c.

L’art. 1751 bis c.c. prevede che

Il patto che limita la concorrenza da parte dell’agente dopo lo scioglimento del contratto deve farsi per iscritto. Esso deve riguardare la medesima zona, clientela e genere di beni o servizi per i quali era stato concluso il contratto di agenzia e la sua durata non può eccedere i due anni successivi all’estinzione del contratto.

L’accettazione del patto di non concorrenza comporta, in occasione della cessazione del rapporto, la corresponsione all’agente commerciale di una indennità di natura non provvigionale. L’indennità va commisurata alla durata, non superiore a due anni dopo l’estinzione del contratto, alla natura del contratto di agenzia e all’indennità di fine rapporto. La determinazione della indennità in base ai parametri di cui al precedente periodo è affidata alla contrattazione tra le parti tenuto conto degli accordi economici nazionali di categoria. In difetto di accordo l’indennità è determinata dal giudice in via equitativa anche con riferimento:

  1. alla media dei corrispettivi riscossi dall’agente in pendenza di contratto ed alla loro incidenza sul volume d’affari complessivo nello stesso periodo;
  2. alle cause di cessazione del contratto di agenzia;
  3. all’ampiezza della zona assegnata all’agente;
  4. all’esistenza o meno del vincolo di esclusiva per un solo preponente.

Art. 2125 c.c.

L’art. 2125 c.c. prevede che

Il patto con il quale si limita lo svolgimento dell’attività del prestatore di lavoro, per il tempo successivo alla cessazione del contratto, è nullo se non risulta da atto scritto, se non è pattuito un corrispettivo a favore del prestatore di lavoro e se il vincolo non è contenuto entro determinati limiti di oggetto, di tempo e di luogo.

La durata del vincolo non può essere superiore a cinque anni, se si tratta di dirigenti, e a tre anni negli altri casi. Se è pattuita una durata maggiore, essa si riduce nella misura suindicata.

Art. 2596 c.c.

Inoltre all’art. 2596 c.c. è previsto che

Il patto che limita la concorrenza deve essere provato per iscritto. Esso è valido se circoscritto ad una determinata zona o ad una determinata attività, e non può eccedere la durata di cinque anni.

Se la durata del patto non è determinata o è stabilita per un periodo superiore a cinque anni, il patto è valido per la durata di un quinquennio.

Durata del patto di non concorrenza

Il patto di non concorrenza ha una durata massima di 5 anni per i dirigenti e di 3 anni in tutti gli altri casi. Non è possibile definire una durata superiore, pena la riduzione del patto ai limiti appena indicati.

Violazione del patto di non concorrenza

Nei casi in cui si verifichi una violazione del patto di non concorrenza, il datore di lavoro ha la possibile di un ricorso d’urgenza rispetto al giudizio ordinario, così come previsto dall’art. 700 c.c.:

Fuori dei casi regolati nelle precedenti sezioni di questo capo, chi ha fondato motivo di temere che durante il tempo occorrente per far valere il suo diritto in via ordinaria, questo sia minacciato da un pregiudizio imminente e irreparabile, può chiedere con ricorso al giudice i provvedimenti d’urgenza, che appaiono, secondo le circostanze, più idonei ad assicurare provvisoriamente gli effetti della decisione sul merito.

Come dimostrare la violazione del patto di non concorrenza

Poniamo il caso dell’ex dipendente che aveva siglato un patto di non concorrenza che viene assunto in posizione analoga da un’azienda concorrente o addirittura ne diventi socio o ne costituisca una nuova, svolgendo attività in palese violazione.

Alla luce di quanto illustrato è evidente che – previa valutazione del contenuto del patto e delle attività svolte in precedenza e nella nuova azienda – iniziare un’attività lavorativa in concorrenza con il vecchio datore di lavoro è da considerare comportamento illegittimo.

La concorrenza sleale in assenza di patto di non concorrenza

concorrenza slealePoniamo ora invece il caso dell’ex dipendente che non aveva siglato un patto di non concorrenza e che viene assunto in posizione analoga da un’azienda concorrente o addirittura ne diventi socio o ne costituisca una nuova, svolgendo attività in palese violazione.

Apparentemente il vecchio datore di lavoro non avrebbe strumenti per contestare tale attività all’ex dipendente. Tuttavia, se l’ex dipendente aveva preparato la sua uscita, un’analisi forense del computer aziendale utilizzato può essere estremamente utile al fine di accertare se, ad esempio, l’ex dipendente:

  • intratteneva comunicazioni con i successivi colleghi, soci, datori di lavoro
  • copiava documentazione riservata per poi eventualmente inoltrarla alla nuova azienda
  • contattava altri colleghi della vecchia azienda per migrare un’intera area

Per tali motivi è fondamentale che l’azienda sia dotata di un piano di incident response con il quale ha la possibilità di attivarsi immediatamente e con le massime garanzie di attendibilità delle prove informatiche eventualmente individuate.

Concorrenza sleale: come prepararsi e come reagire

BIT4LAW può aiutare la tua azienda nelle varie fasi

    • definizione di un piano di incident response, previa analisi della struttura organizzativa aziendale e dell’infrastruttura informatica
    • definizione di regolamenti aziendali sull’uso di strumenti informatici
    • acquisizione di computer, notebook, tablet e smartphone utilizzati dai dipendenti dimissionari
    • analisi forense in caso di concorrenza sleale
    • redazione di report e relazioni tecniche

da utilizzare a supporto di un’azione giudiziaria nei confronti di dipendenti infedeli e degli ex dipendenti che non rispettano il patto di non concorrenza

Contattati per una consulenza tecnica in materia di concorrenza sleale.


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