Descrizione inaudita altera parte e informatica forense
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Il documento informatico è uno degli elementi che sempre più di frequente entra nei processi penali e nei processi civili.
Le prove sono lo strumento con il quale il Giudice penale basa il proprio convincimento al fine di accertare la fondatezza o l’infondatezza della pretesa punitiva dello Stato – che viene rappresentato dalla figura del Pubblico Ministero – nei confronti dell’imputato.
Nel processo penale il procedimento di primo grado è suddiviso in tre fasi: le indagini preliminari, l’udienza preliminare e il dibattimento. La fase del dibattimento, in cui vi partecipano l’Organo Giudicante, il Pubblico Ministero e l’imputato assistito dal proprio difensore, è fondato sui principi del contraddittorio tra le parti, dell’oralità e dell’immediatezza, ed è il luogo principe in cui vengono formate le prove.
Indice degli argomenti
Come si compone il procedimento probatorio?
Secondo la classificazione tradizionale, il procedimento probatorio viene composto nelle tre fasi di:
- ammissione: l’ammissione è il giudizio preventivo al quale soggiace ogni prova e, attraverso questa decisione, il Giudice stabilisce se la prova può “entrare” nel procedimento penale e, in tal caso la ammette. L’ammissione della prova segue regole particolari a seconda che si tratti di prove tipiche o atipiche;
- acquisizione/assunzione: esistono due grandi categorie di prova: le prove extra costituite e le prove costituende. Le prime sono quelle che si formano fuori dal processo – come la prova documentale, che è la prova extra costituita per eccellenza. Queste tipologie di prove vengono immesse nel procedimento con la consegna al Giudice che, contestualmente, deciderà se ammettere o no la prova. Le prove costituende, invece, sono quelle che si formano direttamente nel processo e, per queste prove l’acquisizione può essere molto lunga e complicata;
- valutazione: esistono due archetipi: la valutazione della prova legale, in cui il risultato dell’operazione probatoria è determinato dalla legge; e il libero convincimento del Giudice.
I mezzi di prova tipici e atipici
Nel nostro sistema penale il legislatore ammette l’ammissione sia di prove tipiche che atipiche. Le prime sono quelle puntualmente disciplinate dalla legge e che rispettano i requisiti posti dall’art. 190 cp, secondo il quale le prove non devono essere manifestamente irrilevanti, superflue e vietate.
L’ammissione delle prove atipiche, invece, oltre che rispondere ai tre requisiti sopra detti, può essere assunta dal Giudice solo se risulta idonea ad assicurare l’accertamento dei fatti e non pregiudica la libertà morale della persona, così come disciplinato dall’art. 189 del codice di procedura penale.
Vediamo brevemente i mezzi di prova tipici.
- testimonianza: la testimonianza è la prova principe del processo penale. Secondo l’art. 198 del codice di procedura penale, fatto eccezione per casi espressamente previsti e disciplinati dal legislatore, colui che è chiamato a testimoniare ha due obblighi fondamentali: l’obbligo di presentarsi innanzi al Giudice e l’obbligo di dire la verità per tutta la durata della sua deposizione. La testimonianza si dice diretta quando il testimone ha avuto direttamente conoscenza del fatto che costituisce reato. Si dice invece indiretta (o testimonianza de relato) quando il teste depone per fatti di cui è venuto a conoscenza da terzi
- esame delle parti: il caso in cui chiamati a rendere dichiarazioni che corrispondano a verità siano l’imputato e la parte civile (le parti private del processo). Al contrario dei soggetti chiamati a testimoniare, le parti private non hanno l’obbligo, ma la facoltà di rendere dichiarazioni
- confronto: esame contestuale di due o più soggetti che hanno preso parte al processo (es. testimoni, indagati ecc) e che, avendo fornito dichiarazioni in contrasto tra loro su importanti fatti di causa, vengono sentiti al fine di avere conferma o modifica di ciò che hanno detto in precedenza.
- ricognizione: Mezzo di prova disposto quanto è necessario procedere al riconoscimento di persone o cose. In questo caso viene chiesto al soggetto di effettuare un’attività di confronto per giungere ad una individuazione
- perizia: mezzo di prova che viene disposto d’ufficio dal Giudice. Nel caso in cui il caso trattato nel giudizio abbia materie di natura tecnica o scientifica specifica, il Giudice nomina un proprio consulente tecnico il quale provvederà ad eseguire le operazioni tecniche secondo il quesito che gli è stato sottoposto. Quando oggetto di discussione è il dato informatico o un supporto digitale occorre rivolgersi a un perito informatico forense
- consulenza tecnica: come per la perizia, anche la consulenza tecnica viene richiesta nel caso in cui ci siano specifiche materie di natura tecnica e scientifica, ma a differenza della prima che viene disposta d’ufficio, la consulenza tecnica viene richiesta dalla parti
- documenti: la prova documentale attiene ad ogni manufatto rappresentativo di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti. La definizione tratteggiata nel codice di procedura penale è ampia (“qualsiasi altro mezzo”) potendo includervi diverse tipologie di documenti come scritti, fotografie, riprese video. In ogni caso si tratta di mezzi che siano idonei a rappresentare fatti, cose e persone reali. Da tenere conto che, proprio il riferimento al “qualsiasi altro mezzo” ha consentito di ricondurre alla nozione di prova documentale anche i documenti informatici.
Il documento informatico
Il documento informatico rientra tra il novero delle prove digitali, ambito in continua evoluzione e diffusione che copre un ruolo fondamentale nel panorama processuale.
Si pensi ad esempio ad una chat di WhatsApp, applicazione di messaggistica istantanea utilizzata da milioni di utenti, oppure alle e-mail di lavoro che vengono scambiamo quotidianamente. Che natura hanno questi messaggi? Come possono entrare nel processo?
Una recente sentenza della Corte di Cassazione, V sez. penale n. 1822/2018, con riferimento ai messaggi WahtsApp e SMS rivenuti in un telefono cellulare, gli attribuisce natura documentale:
I dati informatici acquisiti dalla memoria del telefono in uso all’indagato (sms, messaggi whatsApp, messaggi di posta elettronica “scaricati” e/o conservati nella memoria dell’apparecchio cellulare) hanno natura di documenti ai sensi dell’articolo 234 c.p.p.. La relativa attività acquisitiva non soggiace né alle regole stabilite per la corrispondenza, né tantomeno alla disciplina delle intercettazioni telefoniche.
Non è applicabile la disciplina dettata dall’articolo 254 c.p.p., con riferimento a messaggi WhatsApp e SMS rinvenuti in un telefono cellulare sottoposto a sequestro, in quanto questi testi non rientrano nel concetto di “corrispondenza”, la cui nozione implica un’attività’ di spedizione in corso o comunque avviata dal mittente mediante consegna a terzi per il recapito. Non è configurabile neppure un’attività di intercettazione, che postula, per sua natura, la captazione di un flusso di comunicazione in corso, mentre nel caso di specie ci si è limitati ad acquisire ex post il dato, conservato in memoria, che quei flussi documenta.
Come far entrare il documento informatico nel processo?
Non si dimentichi, a tale proposito, la sentenza della Cassazione n. 49016/2017 che detta il principio secondo il quale, i messaggi fanno piena prova se vi è stata non solo l’acquisizione di quel determinato messaggio ritenuto rilevante dalla parte, ma se vi è stata l’acquisizione completa del dispositivo su cui quel messaggio si trova. Ciò al fine di garantire paternità e completezza.
Ed è proprio qui che bisogna tenere presente che, al contrario di quello che si può pensare, la prova digitale è altamente fragile poiché volatile e modificabile. Pertanto, al fine di garantirne l’utilizzabilità processuale, le prove digitali devono essere trattate “con i guanti di velluto”, avvalendosi di professionisti specializzati e con adeguate competenze e strumentazione tecnica tipica di un laboratorio di informatica forense.
Ed è in questi casi che entra in gioco il consulente tecnico di informatica forense, che ha il compito di rendere la prova digitale “processualmente” valida. Il CTP di informatica forense è il solo che può garantire l’adozione di quei comportamenti idonei alla cristallizzazione della prova digitale (presente su qualsiasi supporto digitale), partendo da una solida conoscenza del dato digitale e di come deve essere trattato per fini processuali.