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Descrizione inaudita altera parte e informatica forense

Perché occorre affidarsi ad un consulente di informatica forense nei casi di descrizione inaudita altera parte? Quando è necessario salvaguardare l’integrità e l’utilizzabilità delle prove informatiche in ambito di violazione di diritto d’autore o proprietà industriale? Che attività può svolgere e con quali finalità?

Il codice di procedura civile disciplina i procedimenti cautelari, strumenti prodromici ai procedimenti di esecuzione o di cognizione atti a garantirne uno svolgimento efficace. Uno di questi strumenti è il procedimento di descrizione giudiziale.

Indice degli argomenti

Il procedimento di descrizione: che cos’è

Il procedimento di descrizione è uno dei provvedimenti d’urgenza che possono essere richiesti dalla parte ex art. 700 cpc. Tale articolo prevede che:

chi ha fondato motivo di temere che durante il tempo occorrente per far valere il suo diritto in via ordinaria, questo sia minacciato da un pregiudizio imminente e irreparabile, può chiedere con ricorso al giudice i provvedimenti d’urgenza, che appaiono, secondo le circostanze, più idonei ad assicurare provvisoriamente gli effetti della decisione sul merito

La descrizione giudiziale può essere prevista, ad esempio, in ambito di diritto d’autore o di diritto industriale. Lo scopo di tale attività è quello di precostituire e salvaguardare gli elementi di prova che non sono direttamente accessibili da parte ricorrente, in vista della preposizione di un’azione di merito volta alla richiesta di un risarcimento danni subito in violazione di un certo diritto.

Quando si può chiedere al Giudice di ottenere un provvedimento di autorizzazione alla descrizione?

Il procedimento di descrizione nel diritto industriale prevede che il ricorso al Giudice per un provvedimento di descrizione sia basato su un fondato motivo di temere che, durante il tempo occorrente per far valere il proprio diritto in via ordinaria, questo sia minacciato da un pregiudizio imminente e irreparabile. Nello specifico, suddetto presupposto si traduce nella sussistenza del fumus boni iuris e del periculum in mora.

Il fumus boni iuris indica la possibilità, la verosimiglianza o la probabilità dell’esistenza di un diritto, pur in mancanza di un accertamento definitivo.

Il periculum in mora invece, indica quella situazione in cui un ritardo nell’adempimento di una qualche prestazione rappresenterebbe un pericolo per una delle parti in causa.

Dal punto di vista informatico, una consulenza tecnica informatica di parte nella fase di predisposizione del ricorso può portare alla raccolta di elementi utili per il fumus boni iuris, in particolare attraverso l’acquisizione forense e l’analisi di dati informatici.

La peculiarità della descrizione inaudita altera parte

Il procedimento cautelare di descrizione inaudita altera parte viene richiesto al Giudice al fine di ottenere un provvedimento senza l’instaurazione di un contraddittorio.

Tale provvedimento – che ha la finalità di preservare gli interessi del ricorrente – viene concesso dal Giudice quando gli elementi di prova siano facilmente modificabili e/o distruggibili da parte resistente: i dati informatici ne sono il classico paradigmatico in quanto non appena la parte resistente viene a conoscenza di tale azione potrebbe occultarli o distruggerli.

Di fatti, ogni volta che è interesse raccogliere dati informatici nell’ambito di un procedimento di descrizione giudiziale è opportuno richiedere una descrizione inaudita altera parte ed è fortemente raccomandato che il giudice – qualora ritenga ragionevoli le ragioni del ricorrente – autorizzi in tal senso. Una descrizione con preavviso infatti sarà ragionevolmente inutile e non porterà alcun elemento a sostegno dell’azione della parte attrice.

Le attività del consulente tecnico nel procedimento di descrizione

La parte ricorrente decide di adire il Giudice al fine di ottenere un provvedimento di descrizione ad esempio perché vi è la possibilità che un terzo stia violando un proprio diritto.

Tali violazioni possono essere ricondotte, a mero titolo esemplificativo, all’utilizzo del know how di società concorrente, alla commercializzazione di software in violazione degli accordi contrattuali intercorsi tra le parti, alla copia non autorizzata di dati riservati da parte di ex dipendenti, a casi di concorrenza sleale derivata da condotte poste in essere da dipendenti infedeli.

In tutti questi casi, prima di procedere al deposito del ricorso è opportuno che un CTP informatico forense provveda innanzitutto a congelare i dati informatici utili per il giudizio. Dopodichè, una volta ottenuto il provvedimento di descrizione giudiziale, il giudice potrà nominare un CTU con vari quesiti, come per esempio:

  • effettuare verifiche tecniche che siano finalizzate a confermare l’illegittima condotta posta in essere dal terzo, andando così a sommarsi ai motivi del ricorso per descrizione: tali attività si possono ad esempio tradurre nell’acquisizione dei dati presenti in internet attraverso una attività di acquisizione forense di pagine web. O ancora, nell’acquisizione e analisi di sistemi informatici aziendali al fine di reperire prove circa le attività poste in essere da un dipendente infedele che si sia successivamente licenziato per farsi assumere da una società concorrente;
  • assistere alle attività di descrizione autorizzate dal Giudice: attività che, data la complessità, necessita di un’attenta valutazione non solo tecnica ma strategica e di una conoscenza profonda dei sistemi informatici. Ma vi è di più: la conoscenza della metodologia da adottare per garantire l’integrità e l’affidabilità del dato acquisito. Tale garanzia si ha solo nel caso che l’acquisizione di dati informatici avvenga mediante la copia forense.

Per tali attività è comunque doveroso, sia per rispetto degli standard tecnici in materia che per tutelare il diritto di tutte le parti, che il CTU non svolga analisi sul posto (se non lo stretto necessario a farsi un’idea delle azioni da svolgere) ma esegua delle copie forensi dei dati informatici pertinenti o ragionevolmente pertinenti con il caso in esame.

Sarà poi in una successiva fase di CTU che, previa specifica autorizzazione del Giudice, il Consulente Tecnico d’Ufficio procederà all’analisi dei dati in contraddittorio con i CTP delle parti.

La consulenza tecnica d’ufficio informatica avrà quindi obiettivi di questo tipo, con il fine primario di precostituire correttamente la prova in vista di un giudizio di merito.

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